INSETTI EDIBILI: DA GENNAIO DAVVERO SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI?

Francesca Lotta esperta del Centro per lo Sviluppo Sostenibile smonta le fake news sugli insetti commestibili

Novel Food: le novità del nuovo regolamento

Il primo gennaio rappresenta una data importante per chi si occupa di innovazione nel settore alimentare: con il nuovo anno, infatti, è diventato applicabile il nuovo regolamento sui novel food (Reg. 2015/2283/UE). Il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente vecchio ormai di vent’anni (Reg. 258/1997/CE), introduce numerose novità.

La vecchia procedura autorizzativa, che prevedeva il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti, lascia il posto ad una nuova procedura, più veloce e centralizzata, in cui la sicurezza del nuovo alimento è valutata da un unico soggetto: l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Le autorizzazioni, in passato nominative, sono ora generali: i novel food approvati ed inclusi nell’elenco dell’Unione, possono essere liberamente immessi nel mercato, a condizione che siano rispettate le condizioni d’uso. Gli alimenti tradizionali dei Paesi Terzi possono ora essere immessi sul mercato europeo più velocemente, grazie ad una nuova procedura di notifica.

Tra le numerose novità introdotte, il nuovo regolamento chiarisce anche lo status legale degli insetti edibili, ora chiaramente ricompresi nella categoria dei novel food. In passato la qualificazione regolamentare degli insetti edibili era piuttosto controversa e questo aveva comportato che alcuni Stati Membri (tra i quali Belgio, Olanda, Regno Unito e Danimarca) considerassero gli insetti interi come non rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, con conseguente libera commerciabilità degli stessi senza la necessità di una preventiva autorizzazione.

1 gennaio 2018: gli insetti davvero sulle tavole degli Italiani?

Con il nuovo regolamento, la qualificazione regolamentare degli insetti è stata chiarita: gli insetti rientrano ora nella categoria (v) dell’Art. 3(2) che ricomprende i novel food costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei  medesimi. La classificazione regolamentare degli insetti come nuovo alimento comporta che gli stessi debbano essere autorizzati prima di essere immessi nel mercato, a meno che l’operatore non sia in grado di dimostrare che quella particolare specie di insetto era utilizzata per il consumo umano in maniera significativa all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997.

La procedura di autorizzazione è piuttosto complessa ed è avviata dalla Commissione a seguito della presentazione, da parte del richiedente, di un dossier dettagliato volto a dimostrare che:

  1. la sicurezza del nuovo alimento in esame è pari a quella degli alimenti che rientrano in una categoria comparabile già presente nel mercato dell’Unione;
  2. la composizione del nuovo alimento e le condizioni d’uso non presentano un rischio di sicurezza per la salute umana;
  3. se il nuovo alimento è destinato a sostituirne un altro, che non ne differisca in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può richiedere il parere scientifico dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che è tenuta a pronunciarsi entro nove mesi dalla presentazione della richiesta. Entro ulteriori sette mesi, la Commissione – tenuto conto di una serie di elementi e del parere dell’Autorità – può decide se inserire o meno l’alimento nell`elenco dell’Unione.

Ne consegue che chi intendesse commercializzare insetti interi o alimenti a base di questi, a partire dal 1 gennaio 2018, sarà tenuto a presentare un dossier dettagliato che dovrà essere predisposto in conformità alle linee guida pubblicate da EFSA nel settembre 2016. In assenza di un’autorizzazione, gli insetti ed i prodotti a base di insetti non potranno essere immessi nel mercato italiano.

Nonostante il carattere generale delle autorizzazioni, l’autorizzazione di una specie di insetti e loro inclusione nell´elenco dell’Unione non determina necessariamente la possibilità per qualsiasi operatore di immettere la stessa specie di insetti (es. acheta domesticus) nel mercato europeo.

Le autorizzazioni, infatti, sono molto specifiche e vengono rilasciate a seguito di una valutazione che tiene in considerazione una molteplicità di elementi, dal substrato utilizzato per nutrire gli insetti, allo stadio in cui viene effettuata la “macellazione”. Ne consegue che l’operatore che intendesse avvalersi di un’autorizzazione già rilasciata per immettere la stessa specie di insetto nel mercato, dovrà assicurarsi di produrre un alimento del tutto analogo, dal substrato utilizzato per nutrire l’insetto alla fase di eventuale lavorazione.

Quanto, inoltre, ai prodotti a base di insetti, appare opportuno evidenziare che le autorizzazioni – essendo molto specifiche coprono solo gli usi e le quantità per le quali sono state richieste. Se ad esempio, un operatore ha autorizzato l’immissione in commercio di un cracker contenente il 20% di farina di grillo, un altro operatore non potrà, avvalendosi di quella stessa autorizzazione, immettere sul mercato un prodotto differente (es. un dessert a base di farina di grillo). Sarà necessario, infatti, presentare una nuova autorizzazione con la quale si richiede l’estensione d’uso della farina di grillo già autorizzata per i prodotti da forno.

Prodotti a base di insetti attualmente commercializzati in Europa: cosa accade dal primo gennaio?

A partire dal primo gennaio, gli insetti ed i prodotti a base di insetti sono considerati dei novel food anche negli Stati Membri che in passato non li consideravano come e tali e dove gli stessi sono stati commercializzati senza preventiva autorizzazione ai sensi del Reg. 258/1997/CE (Regno Unito, Olanda, Francia, Danimarca, Belgio etc.).

Ne consegue che gli operatori che finora hanno commercializzato gli insetti e i prodotti a base di insetti, dovranno dotarsi di un autorizzazione per continuare ad immettere questi prodotti nel mercato.

Nelle more del processo autorizzativo, gli operatori possono, tuttavia continuare a commercializzare i prodotti a base di insetti se i loro prodotti soddisfano le condizioni previste dall’art. 35, secondo comma del nuovo regolamento.

L’articolo 35, secondo comma prevede che gli alimenti che non rientrano nell’ambito d’applicazione del vecchio regolamento sui novel food, che sono legalmente immessi sul mercato entro il 1 gennaio 2018 e che rientrano nell’ambito d’applicazione del nuovo regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino all’adozione di una decisione a seguito di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento o di una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo presentata entro il primo gennaio 2019, ma comunque non oltre il 2 gennaio 2020.

L’articolo 35, secondo comma sembra disciplinare proprio il caso degli insetti, considerati in alcuni Stati come non rientranti nell’ambito di applicazione del vecchio regolamento. In base a questa norma, gli insetti e i prodotti a base di insetti possono continuare ad essere commercializzati fino al 2 Gennaio 2020 purché le seguenti condizioni siano soddisfatte:

  • Gli insetti e i prodotti a base di insetti devono essere legalmente sul mercato prima del 1 Gennaio 2018. Poiché è richiesta una legale immissione in commercio, questo requisito può essere soddisfatto solo in quei Paesi in cui gli insetti ed i prodotti a base di questi, non erano considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del vecchio regolamento sui novel food (ad es. Belgio, Danimarca, Olanda, Regno Unito etc.) ed erano, pertanto, liberamente commercializzabili.
  • L’operatore deve presentare la domanda di autorizzazione entro il 1 Gennaio 2019. L’articolo 8, comma 5 del regolamento che definisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di autorizzazione prevede che la scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione al quale si riferisce l’art. 35, comma secondo, è il 1 Gennaio 2019. Questo significa che – a meno che questa data non sia modificata in sede di approvazione finale del regolamento – l’operatore è tenuto a presentare la domanda entro il 1 Gennaio 2019 se intende avvantaggiarsi del periodo transitorio e commercializzare i prodotti, in difetto di autorizzazione, sino al 2 Gennaio 2020.

Quanto agli operatori che non dovessero soddisfare le presenti condizioni, a partire dal 1 Gennaio 2018, gli stessi non possono più immettere insetti e prodotti a base di insetti nel mercato europeo, a meno che non ottengano un’autorizzazione in base al nuovo regolamento.

Dr. Francesca Lotta

 

Francesca Lotta esperta del Centro per lo Sviluppo Sostenibile

Francesca Lotta ha maturato una solida esperienza in materia di diritto alimentare europeo, lavorando come avvocato presso prestigiosi studi internazionali in Italia e a Bruxelles.  Laureatasi con lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nel 2014 ha conseguito, nella stessa università, il titolo di dottore di ricerca in Sistema agroalimentare. E’ stata visiting researcher presso l’Institute for European Tort Law (Vienna) ed ha collaborato con il Dipartimento di Food Business and Development presso l’University College di Cork (Irlanda).

Scrive regolarmente su riviste nazionali ed internazionali e partecipa, in qualità di relatrice, a convegni e seminari.

 Riferimenti

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti, Gazzetta Ufficiale del 11 Dicembre 2015, L 327/1;

Regolamento di esecuzione (EU) 2017/2469 della Commissione del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all´articolo 10 del regolamento (EU) 2015/2283 del Paralamento e del consiglio relativo ai nuovi alimenti, Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2017, L 351/64;

Regolamento di esecuzione (EU) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2017, L 351/72;

Regolamento (CE) 258/1997 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 relativo ai nuovi alimenti, Gazzetta Ufficiale del 14 Febbraio 1997, L 43/1;

EFSA, Guidance on preparation and presentation of an application for authorisation of a novel food in the context of Regulation (EU) 2015/2283, EFSA Journal 2016, 14 (11): 4594;

EFSA, Guidance on the preparation and presentation of the notification and application for authorisation of traditional food from third countries in the context of Regulation (EU) 2015/2283, EFSA Journal 2016, 14 (11): 4590;

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *